Fideiussioni

Scritto il 3 marzo 2010 in Fideiussione da Admin Fideiussione Assicurativa

Le Fideiussioni

La fideiussione è un contratto che la legge definisce “negozio giuridico”, ovvero una scrittura con la quale un soggetto si impegna a garantire una promessa fatta da un altro soggetto nei confronti di un soggetto terzo.

Questo di solito accade quando a fronte di un qualsiasi tipo di prestito, le garanzie patrimoniali del richiedente non bastano e l’istituto di credito richieda ulteriori prove di disponibilità al pagamento. La fideiussione è quindi una sorta di garanzia doppia, per il garantito, che si copre le spalle in caso di imprevisti finanziari che gli impediscano di saldare il suo debito, e per il beneficiario, che non rischia in modo alcuno di non recuperare la somma che ha prestato.

Questa garanzia è ovviamente di tipo strettamente personale, si parla spesso, non a caso, di fideiussione personale, e con essa il garante, nelle condizioni di inadempimento della promessa del soggetto in debito, è obbligato a rispondere per il mancato saldo con tutto il suo patrimonio personale.

Per poter accettare qualcuno come fideiussore, l’ente a cui viene richiesta la fideiussione provvede ad effettuare alcune verifiche sul suo stato patrimoniale, in modo da assicurarsi che egli possa agevolmente coprire ogni eventuale impegno in questione. Se chi si propone per la firma fideiussoria non è ritenuto idoneo non potrà garantire a suo nome.

La fideiussione è utilizzabile teoricamente per garantire qualsiasi prestito, ovvero qualunque somma a rendere, ma anche qualunque altro tipo di accordo commerciale.
I requisiti richiesti per ottenere una fideiussione e per fare da garante per l’ente che la concede possono variare anche di molto, ciò dipende dalla somma da garantire, dai tempi concessi per estinguere il prestito, e da altre norme interne all’ente.

Non esistono dei requisiti fondamentali validi per tutti gli enti a prescindere, per vedersi concedere una fideiussione, dato che non sono esplicitati neanche nel codice civile, in cui viene definita per sommi capi soltanto la figura del fideiussore.

Le fideiussioni, in base all’obbiettivo che hanno, si dividono in:
Fideiussione per il ”fare” (fideiussioni sottoscritte per garantire impegni contrattuali in caso di esecuzione di  lavori o forniture di grossi carichi di materiali) e in fideiussioni per il ”dare” (fideiussioni che garantiscono finanziamenti e pagamenti di qualunque genere, anche verso enti pubblici).

Essendo la fideiussione soltanto una garanzia, come le cauzioni, è possibile che il soggetto che richiede il prestito riesca estinguerlo per esempio senza richiedere l’intervento del fideiussore. In quel caso ogni obbligo da parte del garante viene a decadere davanti alla legge e nei confronti dell’ente beneficiario.

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